Per la rubrica Norme su ruote vi presentiamo il tema dell’estensione dell’obbligo RCA
Forse pochi sanno che il Decreto Legislativo n. 184/2023 ha apportato significative modifiche al Codice delle Assicurazioni Private, estendendo la portata dell’obbligo assicurativo RCA, ora previsto per:
-qualsiasi veicolo a motore circolante sul suolo (non su rotaia) con velocità superiore ai 25 Km/h od un peso netto massimo superiore a 25 kg ed una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
– per qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo a motore con velocità superiore ai 25 km/h, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
-per i veicoli elettrici individuati con apposito Decreto Ministeriale, ancora in corso di emanazione.
L’obbligo assicurativo in discorso, dunque, scatta a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, del terreno (privato o pubblico) o dal fatto che il veicolo sia fermo od in movimento, perché a rilevare è la semplice idoneità alla circolazione del mezzo.
L’inosservanza comporta le sanzioni di cui all’art. 193 Codice della Strada, ossia il pagamento di una somma ricompresa tra 866 e 3.464 Euro, il sequestro cautelare del mezzo ed in caso di mancata attivazione della polizza e pagamento della sanzione, la confisca amministrativa del veicolo. Diversamente, per le violazioni commesse in zone con accesso limitato a soggetti autorizzati, scatta esclusivamente la sanzione pecuniaria.
Sono esentati dall’obbligo esclusivamente i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione, nonché quelli il cui uso è vietato, in via permanente o temporanea, da un provvedimento delle Autorità (ad esempio fermo amministrativo), quelli inidonei come mezzo di trasporto e quelli la cui circolazione è sospesa per volontà del proprietario (con obbligo di costui di comunicarlo formalmente alla propria Compagnia Assicurativa), secondo quanto previsto dall’art. 122bis Codice delle Assicurazioni Private.
Nell’ultima ipotesi, il periodo di sospensione può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione alla Compagnia Assicurativa, da effettuarsi a cura del proprietario del veicolo (o dell’usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di leasing) entro 10 giorni prima della sospensione in corso e non può avere una durata superiore a 10 mesi rispetto all’annualità. La sospensione è attiva dal momento della registrazione nella banca dati dei veicoli assicurati e l’impresa di assicurazione ne dà tempestiva notizia all’assicurato.
Sono stati altresì aumentati i massimali di garanzia, che passano ad Euro 6.450.000 per sinistro per danni alle persone e ad Euro 1.300.000 per sinistro per danni a cose.
Ai sensi del nuovo art. 144bis Codice delle Assicurazioni Private, inoltre, se il rimorchio dispone di un’assicurazione RCA separata, in caso di sinistro il danneggiato può presentare richiesta di indennizzo direttamente alla Compagnia che ha assicurato il rimorchio, se il veicolo trainante non può essere identificato.
Sul punto, inoltre, è stata recentemente diramata una circolare interpretativa della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, la quale ha chiarito che:
– per i rimorchi l’obbligo assicurativo scatta anche quando non sono agganciati ad altro veicolo, considerato che la normativa di nuovo conio estende l’ambito di operatività della RCA al cosiddetto “rischio statico”;
– ciò che fa scattare l’obbligo assicurativo è la funzione naturale del veicolo alla circolazione, ragion per cui l’obbligo in questione non sorge se il mezzo è impiegato in attività diverse dalla circolazione, come nel caso dell’autogru nel momento in cui sollevi o sposti carichi tramite il braccio meccanico.
La circolare in commento chiarisce altresì che i veicoli soggetti all’obbligo assicurativo in questione sono soltanto quelli azionati esclusivamente da forza meccanica, che devono avere una velocità di progetto massima superiore ai 25 km orari od un peso netto massimo superiore a 25 kg ed una velocità di progetto massima superiore a 14 km orari, nonché che l’obbligo scatta a prescindere dalle ulteriori caratteristiche tecniche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo od in movimento e ricomprende altresì i veicoli utilizzati esclusivamente in zone con accesso soggetto a restrizioni.